Art. 27
Liste dei lavoratori di origine italiana
In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo l' del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
«Art. 32-bis (Liste dei lavoratori di origine italiana) - 1. Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui all', comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalità previste dall', commi 1 e 2. La scheda, di cui all', comma 2, contiene, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.
2. Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall', comma 4.
3. Ai fini dell'inserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui all', comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-27