Art. 31

Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

In vigore dal 25 feb 2005
1. L' del d.P.R. n. 394 del 1999 è sostituito dal seguente: « (Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro). - 1. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell', comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all', comma 2-bis. 2. Lo Sportello provvede, altresì, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dall', comma 2-bis, del testo unico.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-31

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