Art. 35

Permesso pluriennale per lavoro stagionale

In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo l' del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente: «Art. 38-bis (Permesso pluriennale per lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all', comma 3-ter, del testo unico, può richiedere il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nullaosta secondo le modalità di cui all'. 2. Il nullaosta triennale è rilasciato con l'indicazione del periodo di validità, secondo quanto previsto dall', comma 3-ter, del testo unico. 3. Sulla base del nullaosta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro 8 giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dell'. 4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-35

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