Art. 32
Variazione del rapporto di lavoro
In vigore dal 25 feb 2005
1. Dopo l' del d.P.R. n. 394 del 1999 è inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Variazioni del rapporto di lavoro). - 1. Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall', deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui all'.
2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dell', nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-18;334#art-32