Art. 15
Inidoneità tecnica dell'archivista
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il maresciallo archivista, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, transita nel ruolo Ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
2. L'iscrizione in detto ruolo avviene, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
3. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, il maresciallo è collocato nella riserva con diritto al trattamento economico di cui all'articolo 28 della legge 31 luglio 1954, n. 599.
4. Gli accertamenti di cui al citato articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata e composta ai sensi dell'. In tale caso, il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza è sostituito da un ufficiale maestro direttore di Banda musicale militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-15