Art. 11
Nomina degli esecutori e dell'archivista
In vigore dal 16 dic 2004
1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori dei concorsi per esecutori ed archivista i candidati che, nell'ordine delle graduatorie stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. Ai vincitori dei concorsi è attribuito il grado di cui alla tabella «F» allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. L'aspirante nominato vincitore del concorso per archivista è nominato maresciallo ordinario del Corpo della guardia di finanza ed inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della Banda musicale.
3. La nomina decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
4. Con il grado di cui al comma 1, gli esecutori e l'archivista sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante i quali prestano servizio nella Banda musicale e seguono un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale della durata di novanta giorni. I militari già appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza non sono avviati al citato corso di istruzione.
5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
7. L'esecutore o l'archivista riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili. Se già in servizio nella Guardia di finanza è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-11