Art. 12
Inidoneità tecnica del maestro direttore
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente , comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonché ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all', comma 7.
2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113.
3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell', comma 1, e composta ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-12