Art. 4

Commissione giudicatrice

In vigore dal 16 dic 2004
1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli , è nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza. 2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni: a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione; b) per la visita medica di primo accertamento; c) per la visita medica di revisione; d) per gli accertamenti attitudinali; e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame; f) per la visita medica di controllo. 3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), è disciplinata dagli . La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) è disciplinata dalla determinazione con la quale è indetto il concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-4

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Commissione giudicatrice (Art. 4 Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo