Art. 4
4 / 19Commissione giudicatrice
In vigore dal 16 dic 2004
1. Per ciascuno dei concorsi di cui agli , è nominata, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza o dell'autorità da questi delegata, una Commissione giudicatrice, presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza.
2. La Commissione di cui al comma 1 si articola nelle seguenti sottocommissioni:
a) per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione;
b) per la visita medica di primo accertamento;
c) per la visita medica di revisione;
d) per gli accertamenti attitudinali;
e) per la valutazione dei titoli e le prove d'esame;
f) per la visita medica di controllo.
3. La composizione della sottocommissione di cui al precedente comma 2, lettera e), è disciplinata dagli . La composizione delle sottocommissioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d) ed f) è disciplinata dalla determinazione con la quale è indetto il concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-4