Art. 16

Impiego del personale invalido della Banda musicale

In vigore dal 16 dic 2004
1. Il personale della Banda musicale, invalido ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, è impiegato in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa. A tale fine: a) se maestro direttore o maestro vice direttore, transita nel ruolo speciale; b) se esecutore o archivista, transita nel ruolo ispettori di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, ed è iscritto nello stesso, mantenendo il grado e l'anzianità, dopo i parigrado in possesso della stessa anzianità assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione. 2. Il personale di cui al comma 1 viene ammesso, prima dell'impiego, alla frequenza di un corso di aggiornamento tecnico professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-16

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