Art. 19
Invarianza degli oneri
In vigore dal 16 dic 2004
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 372
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-19