Art. 13

Inidoneità tecnica del maestro vice direttore

In vigore dal 16 dic 2004
1. Il maestro vice direttore della Banda musicale della Guardia di finanza, dichiarato non idoneo a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, è impiegato nelle ordinarie attività istituzionali, previo superamento di un corso di aggiornamento tecnico professionale. Il predetto ufficiale transita nel ruolo di cui al precedente , comma 3, e il periodo di durata del servizio presso la Banda musicale del Corpo è computato ai fini dell'anzianità di servizio e di grado, nonché ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di servizio di cui all', comma 7. 2. In caso di mancato superamento del corso di cui al comma 1, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento previsto dall'articolo 36, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113. 3. Gli accertamenti di cui al citato articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono demandati ad una commissione nominata ai sensi dell', comma 1, e composta ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-13

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Inidoneità tecnica del maestro vice direttore (Art. 13 Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo