Art. 10

Nomina del maestro direttore e del maestro vice direttore

In vigore dal 16 dic 2004
1. Con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata sono approvate le graduatorie e dichiarati vincitori i concorrenti classificatisi al primo posto nei concorsi per maestro direttore e per maestro vice direttore. I vincitori del concorso sono nominati: a) maggiore, il maestro direttore della Banda musicale; b) tenente, il maestro vice direttore della Banda musicale. 2. La nomina di cui al comma 1 decorre, ad ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa. 3. Il maestro direttore e il maestro vice direttore sono computati nell'organico del ruolo speciale. 4. Con il grado di cui al comma 1, il maestro direttore o il maestro vice direttore sono sottoposti ad un periodo di prova per la durata di sei mesi, durante il quale prestano servizio nella Banda musicale e frequentano un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. 5. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 4 ed i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale. 6. Al termine del periodo di prova, una commissione nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali. 7. Il maestro direttore e il maestro vice direttore, se giudicati idonei ai sensi del comma 6, hanno l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova. 8. Il maestro direttore o il maestro vice direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se già in servizio nella Guardia di finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo della guardia di finanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-10-12;287#art-10

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