Capo IV

Art. 9

Servizi integrati infrastrutture e trasporti

In vigore dal 24 feb 2008
1. Sono organi decentrati del Ministero i nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate: 1) SIIT Piemonte - Valle d'Aosta, con sede in Torino; 2) SIIT Lombardia - Liguria, con sede in Milano e sede coordinata in Genova; 3) SIIT Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, con sede in Venezia e sedi coordinate in Trento e in Trieste; 4) SIIT Emilia Romagna - Marche, con sede in Bologna e sede coordinata in Ancona; 5) SIIT Toscana - Umbria, con sede in Firenze e sede coordinata in Perugia; 6) SIIT Lazio - Abruzzo - Sardegna, con sede in Roma e sedi coordinate in L'Aquila e in Cagliari; 7) SIIT Campania - Molise, con sede in Napoli e sede coordinata in Campobasso; 8) SIIT Puglia - Basilicata, con sede in Bari e sede coordinata in Potenza; 9) SIIT Sicilia - Calabria, con sede in Palermo e sede coordinata in Catanzaro. 2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti. 3. A ciascun Settore è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. 4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto - Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi, nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche. 5. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività nell'ambito di detta struttura. In particolare, il Direttore generale: a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse; b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT; c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale; d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione; e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-9

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