Capo III
Art. 5
Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
In vigore dal 24 feb 2008
1. Il Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è così articolato:
a) Direzione generale per le strade e autostrade;
b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
d) archivio nazionale delle strade;
e) affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali delle strade ed autostrade; classificazione e declassificazione delle strade di competenza statale;
g) attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;
h) interventi sulla rete stradale di interesse locale previsti da norme di legge.
3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
b) attività tecnico-amministrativa per l'espletamento delle funzioni statali di competenza del Ministero funzionali alla definizione dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche e delle relative norme tecniche per le costruzioni, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi.
4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.
h) attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;
i) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
j) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
k) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
l) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
m) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
f) gestione stralcio del soppresso Albo nazionale dei costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.
6. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-5