Capo III

Art. 7

Dipartimento per i trasporti terrestri

In vigore dal 24 feb 2008
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato: a) Direzione generale per la motorizzazione; b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose; c) Direzione generale del trasporto ferroviario; d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; e) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) sicurezza del trasporto di merci pericolose; d) parco circolante e conducenti; e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione; f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale; h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità; i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale; j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale. 3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose; b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità; c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea; d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose; e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada; f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale. 4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività: a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio; b) attività di vigilanza sui progetti; c) analisi economiche; d) contratti di programma; e) vigilanza sulle linee ferroviarie; f) definizione di standards e norme di sicurezza; g) interoperabilità ferroviaria. 5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; b) normativa di settore nazionale ed internazionale; c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti; e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci. 6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti: a) approfondimento delle tematiche innovative di settore; b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento; c) relazioni sindacali del Dipartimento; d) attività di comunicazione; e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-7

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