Capo III
Art. 7
Dipartimento per i trasporti terrestri
In vigore dal 24 feb 2008
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è così articolato:
a) Direzione generale per la motorizzazione;
b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
c) Direzione generale del trasporto ferroviario;
d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
e) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) sicurezza del trasporto di merci pericolose;
d) parco circolante e conducenti;
e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
g) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
h) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale.
3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;
e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
f) regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale.
4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attività di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standards e norme di sicurezza;
g) interoperabilità ferroviaria.
5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
c) programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci.
6. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti:
a) approfondimento delle tematiche innovative di settore;
b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento;
c) relazioni sindacali del Dipartimento;
d) attività di comunicazione;
e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-7