Capo III

Art. 6

Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo

In vigore dal 24 feb 2008
1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è così articolato: a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno; b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima; c) Direzione generale per la navigazione aerea; d) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima; b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi; c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, disciplina in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali, sinistri in acque marittime; d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima; f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi; g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali; h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private; i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale; j) predisposizione della normativa tecnica di settore. 3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale, nonché interventi di edilizia per le Capitanerie di porto; b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti; c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale; d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore; f) predisposizione della normativa tecnica di settore. 4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250: a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica; b) promozione di accordi comunitari ed internazionali; c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati; d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale; e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo. 5. L'Ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al Capo Dipartimento nei seguenti ambiti: a) approfondimento delle tematiche innovative di settore; b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento; c) relazioni sindacali del Dipartimento; d) attività di comunicazione; e) altri compiti temporanei assegnati dal Capo Dipartimento. 6. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-6

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