Capo IV
Art. 11
Organizzazione
In vigore dal 24 feb 2008
1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.
2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT ed alla definizione dei relativi compiti, prevedendo, per ciascun SIIT, l'istituzione di almeno due uffici con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con funzioni di natura tecnica.
3. Presso ciascun Settore infrastrutture del SIIT è istituito il Comitato tecnico amministrativo, di seguito definito Comitato. Il Comitato è costituito, per la durata di un triennio, con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed è così composto:
a) Direttore del Settore infrastrutture del SIIT con funzioni di Presidente;
b) Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Settore infrastrutture;
c) un Avvocato dello Stato designato dalle Avvocature distrettuali rientranti nella competenza territoriale del SIIT;
d) un rappresentante della Ragioneria provinciale dello Stato;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
h) un rappresentante del Ministero della salute;
i) un rappresentante del Ministero della giustizia;
j) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Al Comitato di cui al comma 3 possono partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato. Nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna il Comitato è presieduto dal Direttore generale.
5. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce modalità uniformi di convocazione e deliberazione del Comitato, nonché criteri di articolazione territoriale per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività. Lo stesso decreto prevede, altresì, la possibilità di integrare la composizione del Comitato con ulteriori rappresentanti eventualmente necessari in ragione di specifiche esigenze dell'ambito territoriale interessato.
6. Il Comitato è competente a pronunciarsi:
a) sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei SIIT - Settore infrastrutture, da eseguire a cura dello Stato a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque per opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;
b) sulle vertenze relative ai lavori attribuiti alla competenza dei SIIT per maggiori oneri o per esonero di penalità contrattuali e per somme non eccedenti i 50.000 euro;
c) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, nonché sulle determinazioni di nuovi prezzi per opere di importi eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
d) sulle perizie di manutenzione annuali e pluriennali di importo eccedenti i limiti di competenza del responsabile del procedimento;
e) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali fissati per l'ultimazione dei lavori;
f) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali per le quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Comitato;
g) sugli affari per i quali il Direttore del Settore infrastrutture ritenga opportuno richiedere il parere del Comitato.
7. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.
9. È istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, coordinata dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-11