Capo V
Art. 13
Uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 24 feb 2008
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell' ed il comma 4 del medesimo .".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-13