Capo III

Art. 4

Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali

In vigore dal 24 feb 2008
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è così articolato: a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali; b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei; c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio; d) Direzione generale per le reti; e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici; f) Ufficio generale del Dipartimento. 2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti; b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale; d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici; e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro; f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro; h) relazioni con il pubblico; i) Cassa di previdenza e assistenza. 3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica; b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti; c) pianificazione pluriennale della viabilità; d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale; e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni; f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III; g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento; h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all' del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio; i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate per le materie di competenza del Dipartimento; j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento; k) programmi comunitari per la mobilità sostenibile; l) programmi URBAN. 4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città; b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio; e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" - decreto ministeriale 9 maggio 2001. 5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse; b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid; c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico; d) vigilanza sul registro italiano dighe; e) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche; f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque. 6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero; b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione; c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati; d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici; e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero; f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero. 7. L'ufficio generale del Dipartimento svolge funzioni di supporto al capo Dipartimento nei seguenti ambiti: a) approfondimento delle tematiche innovative di settore; b) rapporti con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici per l'attuazione delle strategie di informatizzazione del Dipartimento; c) relazioni sindacali del Dipartimento; d) attività di comunicazione; e) altri compiti temporanei assegnati dal capo Dipartimento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 novembre 2007, n. 254, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
  • Il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e' abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-02;184#art-4

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