Art. 16
Retribuzione di posizione
In vigore dal 25 set 2003
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la retribuzione di posizione - parte fissa è stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto:
Euro 20.660,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto:
Euro 11.370,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
Euro 5.940,00;
2. Per l'anno 2002 la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell' del decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2001, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera a): Euro 29.460,00;
b) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera b): Euro 25.440,00;
c) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera c): Euro 20.660,00;
d) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera d): Euro 19.090,00;
e) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera e): Euro 15.230,00;
f) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera f): Euro 11.770,00;
g) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera g): Euro 8.980,00.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 la retribuzione di posizione correlata alle posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003, è rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
a) posizione funzionale di cui all', lettera A):
Euro 31.890,00;
b) posizione funzionale di cui all', lettera B):
Euro 27.550,00;
c) posizione funzionale di cui all', lettera C):
Euro 22.150,00;
d) posizione funzionale di cui all', lettera D):
Euro 20.670,00;
e) posizione funzionale di cui all', lettera E):
Euro 16.553,00;
f) posizione funzionale di cui all', lettera F):
Euro 13.430,00;
g) posizione funzionale di cui all', lettera G):
Euro 9.690,00.
4. Ai funzionari promossi alla qualifica superiore, per il periodo intercorrente tra la data di cui all', comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e quella di conferimento dell'incarico connesso alla nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato superamento del corso.
5. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare rilevanza previsti dall', comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell' del decreto del Ministro dell'interno in data 14 maggio 2003, la retribuzione di posizione è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale A):
Euro 35.079,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale B):
Euro 29.754,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale D):
Euro 22.324,00.
6. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma dell' del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per periodi non inferiori a tre mesi, nonché in quelli di conferimento temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la misura del trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilità del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-16