Art. 10
Permessi sindacali
In vigore dal 25 set 2003
1. Dal 1° gennaio 2004 il comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, è sostituito dal seguente:
«1. Per l'espletamento del proprio mandato, i funzionari della carriera prefettizia che ricoprono cariche di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi statutari delle organizzazioni sindacali rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell' del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministero dell'interno effettua la ripartizione annuale dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-10