Art. 6

Congedi parentali

In vigore dal 25 set 2003
1. Al comma 1 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di preavviso di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per i funzionari della carriera prefettizia è determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-6

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Congedi parentali (Art. 6 Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.) — Testo vigente | Portale Normativo