Art. 15

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

In vigore dal 25 set 2003
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002; b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003. 2. All', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento». 3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-15

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Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato (Art. 15 Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.) — Testo vigente | Portale Normativo