Art. 15
15 / 21Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 25 set 2003
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 139,63 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;
b) Euro 249,70 pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.
2. All', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, le parole: «una quota pari al venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota, di regola, pari al venti per cento».
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-15