Art. 20
Disposizioni finali
In vigore dal 25 set 2003
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-20