Art. 17
Retribuzione di risultato
In vigore dal 25 set 2003
1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali indicate, per l'anno 2002, nell' del decreto del Ministro dell'interno 17 marzo 2001 e, per l'anno 2003, nell' del decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2003:
anno 2002:
a) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera a): 100;
b) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera b): 86,11;
c) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera c): 69,85;
d) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera d): 69,04;
e) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera e): 59,76;
f) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera f): 41,11;
g) posizione funzionale di cui all', comma 2, lettera g): 30,65;
anno 2003:
a) posizione funzionale di cui all', lettera A): 100;
b) posizione funzionale di cui all', lettera B): 86,10;
c) posizione funzionale di cui all', lettera C): 69,20;
d) posizione funzionale di cui all', lettera D): 68,68;
e) posizione funzionale di cui all', lettera E): 59,28;
f) posizione funzionale di cui all', lettera F): 44,34;
g) posizione funzionale di cui all', lettera G): 30,52.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-17