Art. 21

Copertura finanziaria

In vigore dal 25 set 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall', comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall', comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° agosto 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 111
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-21

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