Art. 21
Copertura finanziaria
In vigore dal 25 set 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 12.540.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 21.760.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede: quanto a 3.240.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002 e 6.010.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall', comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 9.300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall', comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 6.450.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 111
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-21