Art. 13
Struttura del trattamento economico
In vigore dal 25 set 2003
1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è articolata nelle seguenti componenti:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità come risultante dall' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, nonché quella già in godimento alla data del 16 giugno 2000 per i funzionari della carriera prefettizia di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile;
d) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti.
2. Al personale nominato o inquadrato alla qualifica di prefetto proveniente dai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato, al fine di assicurare omogeneità di indirizzo, è riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità con le modalità di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, riferita alla progressione economica per classi e scatti biennali e relativi ratei maturati alla data del 16 giugno 2000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-08-01;252#art-13