Art. 7

Effetti del trattamento economico

In vigore dal 9 lug 2003
1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli , e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-7

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Effetti del trattamento economico (Art. 7 Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.) — Testo vigente | Portale Normativo