Art. 4
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 9 lug 2003
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 100,38 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2002;
b) Euro 148,69 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2003.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1° gennaio 2002.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-4