Art. 5
Retribuzione di posizione
In vigore dal 9 lug 2003
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2002 le misure della retribuzione di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state individuate nell' del decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario generale, Euro 20.658,69;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 17.559,88;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 14.874,26;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 12.601,80;
e) Funzionari di cui all', lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.437,13;
f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.404,19.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le misure della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
a) Segretario generale, Euro 78.000,00;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 52.851,27;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 20.867,85;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 13.277,56;
e) Funzionari di cui all', lettera e), del decreto n. 2069 del 2000, Euro 7.835,94;
f) Funzionari addetti agli uffici, Euro 6.747,61.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore.... Euro 17.559,88
Ministro plenipotenziario.... Euro 12.601,80
Consigliere di ambasciata.... Euro 7.437,13
Consigliere di legazione.... Euro 6.404,19
Segretario di legazione.... Euro 6.404,19
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:
Ambasciatore.... Euro 20.867,85
Ministro plenipotenziario.... Euro 13.277,56
Consigliere di ambasciata.... Euro 7.835,94
Consigliere di legazione.... Euro 6.747,61
Segretario di legazione.... Euro 6.747,61
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-5