Art. 2
Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare
In vigore dal 9 lug 2003
1. Per il biennio 2002-2003 resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articolata in:
a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;
b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;
c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore.... Euro 70.670,60
Ministro plenipotenziario.... Euro 56.163,04
Consigliere di ambasciata.... Euro 39.486,44
Consigliere di legazione.... Euro 27.496,00
Segretario di legazione.... Euro 19.645,28
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore.... Euro 70.674,60
Ministro plenipotenziario.... Euro 56.637,66
Consigliere di ambasciata.... Euro 40.991,59
Consigliere di legazione.... Euro 31.377,21
Segretario di legazione.... Euro 20.053,69
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-2