Art. 3
Indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 9 lug 2003
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:
Ambasciatore.... Euro 9.329,40
Ministro plenipotenziario.... Euro 9.036,96
Consigliere di ambasciata.... Euro 8.113,56
Consigliere di legazione.... Euro 7.704,00
Segretario di legazione.... Euro 7.554,72
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-3