Art. 8
Copertura finanziaria
In vigore dal 9 lug 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali registro n. 6, foglio n. 343
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-8