Art. 8

Copertura finanziaria

In vigore dal 9 lug 2003
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003 Ministeri istituzionali registro n. 6, foglio n. 343
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Copertura finanziaria (Art. 8 Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.) — Testo vigente | Portale Normativo