Art. 6

Retribuzione di risultato

In vigore dal 9 lug 2003
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell' del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue: a) Segretario generale: 100; b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera b), del decreto n. 2069 del 2000: 79,77; c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera c), del decreto n. 2069 del 2000: 72; d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all', lettera d), del decreto n. 2069 del 2000: 41,29; e) Funzionari di cui all', lettera e), del decreto n. 2069 del 2000: 24,37; f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-05-15;144#art-6

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Retribuzione di risultato (Art. 6 Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.) — Testo vigente | Portale Normativo