Titolo IV

Art. 62

Spese in economia

In vigore dal 1 gen 2004
Spese in economia 1. Ciascun ente, con il regolamento di contabilità di cui all', comma 2, disciplina gli acquisti di beni e servizi da eseguirsi in economia, sulla base dei principi e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-62

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