Titolo V

Art. 66

Utilizzo delle disponibilità del conto corrente di bilancio

In vigore dal 1 gen 2004
Utilizzo delle disponibilità del conto corrente di bilancio 1. Il titolare del conto corrente di bilancio utilizza le relative disponibilità mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori, da estinguersi con accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore. Il creditore può richiedere espressamente l'estinzione dell'ordinativo mediante propria quietanza, con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 2. Il prelevamento di fondi per il pagamento in contanti delle spese è effettuato con ordinativo a favore del titolare del conto corrente di bilancio. Il pagamento in contanti delle spese è ammesso nella misura strettamente occorrente. 3. Nell'ordinativo di pagamento sono indicati il conto corrente di bilancio ed il capitolo a carico del quale è emesso. 4. L'istituto di credito cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente di bilancio a carico del quale sono stati emessi. 5. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi all'istituto di credito cassiere anche mediante supporti informatici ovvero attraverso informazioni per via telematica e gravano sulla competenza dell'esercizio in cui sono emessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-66

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