Capo II
Art. 70
Particolari gestioni autonome
In vigore dal 1 gen 2004
Particolari gestioni autonome
1. Le entrate e le uscite di competenza di particolari gestioni, per le quali non è prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 3 e 4 dell'. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'ente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-70