Capo II

Art. 70

Particolari gestioni autonome

In vigore dal 1 gen 2004
Particolari gestioni autonome 1. Le entrate e le uscite di competenza di particolari gestioni, per le quali non è prevista la redazione del bilancio consolidato sono classificate, a seconda della loro natura, nelle voci di cui ai commi 3 e 4 dell'. I relativi bilanci sono allegati al bilancio dell'ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-70

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