Capo II

Art. 71

Chiusura delle contabilità e criteri di valutazione

In vigore dal 1 gen 2004
Chiusura delle contabilità e criteri di valutazione 1. Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti controllati per i quali è prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilità di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'ente controllante ed adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-71

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