Capo II
Art. 71
Chiusura delle contabilità e criteri di valutazione
In vigore dal 1 gen 2004
Chiusura delle contabilità e criteri di valutazione
1. Tutti gli organi dotati di autonomia di gestione e gli enti controllati per i quali è prevista la redazione del bilancio consolidato devono chiudere le contabilità di esercizio rispettivamente alla stessa data dell'organo centrale o dell'ente controllante ed adottare criteri di valutazione conformi a quelli assunti da quest'ultimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-71