Capo II

Art. 72

Obbligo di informazione

In vigore dal 1 gen 2004
Obbligo di informazione 1. I responsabili degli organi con gestione autonoma e degli enti controllati sono obbligati a trasmettere, rispettivamente, all'organo centrale od all'ente controllante le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato entro i termini stabiliti da questi ultimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-72

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