Titolo V

Art. 65

Ordine di provvista fondi. Conto corrente di bilancio

In vigore dal 1 gen 2004
Ordine di provvista fondi. Conto corrente di bilancio 1. Le spese per il funzionamento e per l'attuazione dei progetti sono autorizzate mediante ordini di provvista fondi emessi dai dirigenti o funzionari di cui all', comma 1 a favore dei titolari degli uffici competenti. Gli ordini di provvista fondi costituiscono autorizzazioni di spesa non soggetti a rendicontazione ed impegnano il bilancio per l'importo autorizzato. 2. Nel rispetto delle norme di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, l'istituto tesoriere o cassiere apre a favore del titolare intestatario un conto corrente di bilancio per le esigenze di funzionamento ed un conto corrente di bilancio per ogni singolo progetto cui affluiscono le disponibilità degli ordini di provvista fondi emessi sui capitoli di bilancio; di tutto ciò deve essere fatta specifica menzione nella convenzione di cui all'. 3. Le disponibilità del conto corrente di bilancio costituiscono limite invalicabile per l'emissione di ordinativi di pagamento. Tali condizioni devono formare oggetto di apposite norme contenute nella convenzione di cui all'. 4. I funzionari intestatari dei conti correnti di bilancio trasmettono all'istituto tesoriere o cassiere la loro firma autografa e quella dell'addetto al riscontro ove previsto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo