Titolo IV

Art. 60

Aggiudicazione

In vigore dal 1 gen 2004
Aggiudicazione 1. Alla scelta del contraente provvedono apposite commissioni nominate dall'organo competente ad autorizzare la spesa e sono composte in prevalenza da funzionari o tecnici appartenenti ai ruoli professionali dell'ente, integrate da esperti esterni qualora l'ente non disponesse di specifiche professionalità. 2. I componenti delle commissioni di cui al comma 1 sono scelti nell'ambito di un elenco, tenuto ed annualmente formato dall'ente, di ampiezza tale da consentire un'adeguata turnazione. 3. All'aggiudicazione della gara provvede il titolare del centro di responsabilità competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-60

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