Titolo IV
Art. 58
Acquisto di beni e fornitura di servizi
In vigore dal 1 gen 2004
Acquisto di beni e fornitura di servizi
1. Ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1 dell', ciascun ente, con il regolamento di contabilità di cui all', comma 2, stabilisce le competenze, le forme di negoziazione, le modalità di aggiudicazione, la stipulazione e le modalità di esecuzione del contratto e la collaudazione, informando la relativa disciplina alla correttezza, imparzialità, concorrenzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dei processi, nonché alla normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per gli acquisti di beni e servizi l'ente ha l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP spa, secondo quanto previsto dall' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti adottano i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.
3. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.
4. Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia per i quali valgono i principi stabiliti dall'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-58