Titolo IV

Art. 57

Lavori pubblici

In vigore dal 1 gen 2004
Lavori pubblici 1. Per gli appalti di lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché nel relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-57

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