Titolo V
Art. 64
Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti
In vigore dal 1 gen 2004
Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti
1. I dirigenti o i funzionari che hanno facoltà di impegno, autorizzano i titolari degli uffici periferici o decentrati della propria amministrazione all'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo:
a) per il funzionamento degli uffici;
b) per l'attuazione di progetti specifici.
2. Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise è inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalità sono comunicate le variazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-64