Art. 64 · Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti
Titolo V

Art. 64

78 / 95

Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti

In vigore dal 1 gen 2004
Programma di spese per il funzionamento di uffici e per l'attuazione di progetti 1. I dirigenti o i funzionari che hanno facoltà di impegno, autorizzano i titolari degli uffici periferici o decentrati della propria amministrazione all'effettuazione di spese sulla base di un apposito preventivo: a) per il funzionamento degli uffici; b) per l'attuazione di progetti specifici. 2. Il preventivo di spesa per il funzionamento degli uffici e per l'attuazione di progetti specifici, articolati in capitoli sulla base delle previsioni condivise è inviato al servizio ragioneria, per l'inserimento dei dati contabili nelle proprie scritture e per il successivo riscontro. Con le stesse modalità sono comunicate le variazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-64