Titolo XI
Art. 53
(L) Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".
2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".
3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-53