Titolo XI

Art. 53

(L) Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme

In vigore dal 28 feb 2003
(L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme) 1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti". 2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma". 3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-53

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