Art. 5 bis

Provvedimenti iscrivibili

In vigore dal 4 giu 2016
1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto: a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale; b) le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-5-bis

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