Titolo VII
Art. 21 bis
Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea
In vigore dal 4 giu 2016
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-21-bis